IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2 ottobre 2009, recante la dichiarazione  di  grande  evento  per  lo
svolgimento  della  «Louis  Vuitton  World  Series»   nell'arcipelago
dell'isola de «La Maddalena»; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
21 settembre 2007 concernente la  dichiarazione  di  «grande  evento»
relativa  alla  Presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007  e
n.  3663  del  19  marzo  2008,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, nonche' l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Considerato  che  la  manifestazione  avra'  notevole  risonanza  a
livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle
presenze nel territorio d'interesse, con  conseguente  insorgenza  di
problematiche di varia e complessa natura sul piano della  mobilita',
della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza,  dell'assistenza  e
dell'ordine pubblico,  della  disciplina  del  traffico  marittimo  e
portuale e delle attivita' connesse; 
  Ravvisata  la  necessita'   di   disporre   misure   di   carattere
straordinario ed urgente finalizzate a garantire la realizzazione, in
termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere
strutturali ed  infrastrutturali  indispensabili  per  assicurare  il
regolare  svolgimento  di  detta   manifestazione,   nell'ambito   di
operativita' delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5-bis
del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la Convenzione del 9 giugno 2009 tra  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  la
MITA Resort S.r.l. che disciplina l'affidamento in  concessione  alla
predetta societa' delle aree, degli immobili e delle strutture, anche
portuali, relative all'ex arsenale sito in «La Maddalena»; 
  Visti gli esiti delle riunioni tenutesi rispettivamente in data  23
ottobre 2009 presso l'isola de «La Maddalena» e in data  12  novembre
2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato   Commissario
delegato  per  provvedere,  ferme  restando  le  disposizioni   delle
ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  citate  in
premessa,  alla  realizzazione  delle  opere   e   degli   interventi
funzionali  allo  svolgimento  delle  gare  velistiche  della  «Louis
Vuitton  World  Series»,  che  avranno  luogo   nell'isola   de   «La
Maddalena». 
  2. Il Commissario delegato  provvede  altresi'  alla  realizzazione
delle  seguenti  iniziative  sull'isola  di  Caprera,  facente  parte
dell'arcipelago de «La Maddalena»: 
    predisposizione di un Piano antincendio; 
    valorizzazione dei beni culturali presenti sull'isola con oneri a
carico del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
    realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale  da
eseguirsi sull'area «Punta Rossa» sentiti gli assessorati interessati
della regione autonoma della Sardegna. 
  3. Il Commissario delegato per le attivita' di cui ai commi 1  e  2
si avvale di uno o piu' soggetti attuatori, nonche', in  qualita'  di
soggetto attuatore,  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della
regione autonoma  della  Sardegna  per  assicurare  la  gestione  dei
rapporti con gli enti locali e  territoriali.  Ai  predetti  soggetti
attuatori  potra'  essere  riconosciuto  un  compenso  con   apposito
provvedimento del Commissario  delegato  con  oneri  posti  a  carico
dell'art. 7. 
  4. Per il necessario  supporto  tecnico  alle  iniziative  previste
dalla  presente  ordinanza  e  per  i  profili  organizzativi   della
competizione  a  livello  sportivo,  il   Commissario   delegato   e'
autorizzato  ad  avvalersi  del  Team  Ospitante,  nonche'  di  altri
soggetti attuatori cui affidare specifici settori d'intervento, sulla
base di  direttive  di  volta  in  volta  impartite  dal  Commissario
medesimo. Il Commissario delegato puo' avvalersi per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali dell'Unita' tecnica di missione  di
cui all'art. 14  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della  Protezione  civile
servizi S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30  dicembre
2009, n. 195. 
  5. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  4  il  Commissario
delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli
enti locali anche territoriali e  delle  amministrazioni  periferiche
dello Stato.